Post by Loris Dalla Rosala ricusazione del tribunale in quanto collegio giudicante composto tutto
dai vincitori.
Osservo preliminarmente: Goering fa valere la coppia "vinti/vincitori", che
implica la categoria di "nemico", vigente in stato di guerra. Ma il processo
di Norimberga si tiene a guerra finita. Dunque formalmente non ci si puo'
appellare all'ostilità pregiudiziale del "nemico". Prima ancora di un'accusa
circa un "vae victis!" imposto dai vincitori ai vinti, quella di Goering e'
una grande ipocrisia. In secondo luogo, nel processo i vincitori si
configurano come i portatori di *principi* di una legislazione
internazionale: sono questi *principi* i "vincitori", su quelli imposti
dalla Germania nazista. Avrebbe accettato, Goering, di essere sottoposto a
processo per gli stessi crimini, se i giudici fossero stati tedeschi? (a
parte che avrebbero dovuto cercarli col lanternino). Con la stessa logica di
Goering: con quale presunto diritto
Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, potrebbe ricusare il tribunale
internazionale dell'Aia
perche' i giudici non sono serbi? A Norimberga il rappresentante americano
"In verità i tedeschi, non meno che il mondo di fuori, hanno da saldare i
conti con gli accusati".
Ma qual e' la colpa ascritta agli accusati?
Beh, caro Loris, se anche solo per un secondo l'adozione della linea
argomentativa che ho proposto mi dovesse "guadagnare" la compagnia
dell'obeso ed oppiomane Reichsmarschall, allora non ci penserei su due volte
ad applicare al mio discorso un argomento ad personam e togliermi così
dall'imbarazzo.
Voglio allora precisare che dalla affermazione che il Tribunale
Internazionale Militare di Norimberga fu un "tribunale dei vincitorei" non
intendevo far conseguire immediatamente la sua non validità giuridica (o
anche etica). Infatti dicevo anche che quella espressione - "tribunale dei
vincitori" - fu usata da Jaspers stesso nell'opera che hai citato: "dopo una
guerra non può che esserci il tribunale dei vincitori", scrisse il tedesco,
e proprio a quel "non può che" mi riferivo quando affermavo l'inevitabilità
di quella certa composizione(=giudici nominati esclusivamente dai governi
delle quattro potenze vincitrici) assunta dal collegio giudicante. Annotavo,
dunque, un dato di fatto, di cui la difesa della validità del giudizio dovrà
però certamente tener conto. Ma sul problema della composizione del collegio
giudicante tornerò brevemente più sotto.
Lasciando dunque Goering al suo destino (che fu quello che sappiamo), mi
interessava di più (e qui il mio intelletto mi impone di non avvertire alcun
imbarazzo) sondare la linea argomentativa dell'avvocato di Goering, Otto
Stahmer, il quale, a nome di tutta la difesa, oppose contro la validità
(giuridica e giurisdizionale) del Tribunale Internazionale Militare di
Norimberga la tesi secondo la quale le incriminazioni che vi ebbero luogo
violerebbero il sacro principio della irretroattività della norma penale
incriminatrice. Pare che Stalin, cui va dato merito di non avere mai avuto
peli sulla lingua, avesse idee un pochino più sbrigative di quelle di
Churchill (che ricorda l'episodio nella sua opera storiorafica sulla IIGM)
circa quale dovesse essere l'esito del processo di formazione (cui pure
stava contribuendo) di una volontà comune di dotarsi di strumenti giuridici
per pervenire ad un giudizio sugli atti efferati compiuti dai dirigenti
politico-militari e dai soldati tedeschi: "brindo alla giustizia dei plotoni
di esecuzione", ebbe modo di dire il capo sovietico.
Ma a parte questo, qui noi dovremmo assumere tanto un punto di vista
sincronico (che è quello nell'ambito del quale un fatto viene sussunto sotto
una determinata regola giuridica) quanto uno diacronico (che è quello
nell'ambito del quale emerge la questione della provenienza della regola).
Ora, una *certa* dose di retroattività delle norme incriminatrici applicate
dal Tribunale di Norimberga e che condussero alle incriminazioni, ai giudici
e alle esecuzioni che sappiamo pare fuori discussione, e venne
sostanzialmente riconosciuta anche da Kelsen. Ma il punto - che hai
correttamente colto - è che il fatto della violazione del principio di
irretroattività della norma penale incriminatrice di per sé non costituisce
la prova della assoluta illegittimità del giudizio, visto che tale principio
non è *assoluto* e dunque non è l'unico fondamento della legittimità di un
giudizio. Ma allora, se vi fu retroattività delle norme incriminatrici, ciò
fu perché in qualche modo la loro *posizione* (o elementi della loro
posizione) fu *contestuale* al giudizio. Questa (parziale) contestualità tra
posizione delle norme e giudizio provoca la necessità di una riflessione sul
rapporto tra i contenuti e gli atti che li im-pongono. La composizione del
collegio giudicante atterrà dunque alla *configurazione oggettiva dell'atto
impositivo*.E adesso, qui sotto, vengo speditamente al punto.
Post by Loris Dalla RosaJaspers, visto che lo hai
citato, elenca
1) Colpa criminale: i delitti consistono in azioni, che si possono provare
oggettivamente e che trasgrediscono leggi inequivocabili.
L'istanza è il tribunale, il quale stabilisce precisamente, con una
procedura formale, gli stati di fatto, e vi applica le leggi.
[...]
Questo ci permette, in primo luogo, di operare una chiara delimitazione in
due diverse direzioni.
1. Dinanzi al tribunale non sta il popolo tedesco,
ma stanno singoli tedeschi accusati dì delitti - in sostanza però tutti i
gerarchi del regime nazista. Questa delimitazione è stata compiuta fin
dall'inizio dal rappresentante americano dell'accusa. Jackson ha
"Noi desideriamo precisare
che non intendiamo incolpare tutto il popolo tedesco".
2. Le persone sospettate non vengono accusate poi in linea generale, ma per
delitti determinati.
Questi sono espressamente definiti nello statuto della corte militare
1) Delitti contro la pace: disegno, preparazione, avviamento o esecuzione di
una guerra di aggressione o di una guerra che violi i trattati
internazionali...
2) Delitti di guerra: violazioni delle leggi di guerra,
per esempio: omicidi, maltrattamenti, deportazioni al lavoro forzato di
uomini appartenenti alla popolazione civile del territorio occupato -
uccisioni, o maltrattamenti
di prigionieri di guerra -, saccheggiamenti di beni pubblici o privati,
distruzioni arbitrarie di città o villaggi o
ogni altra devastazione, che non può essere giustificata in base a necessità
militari.
3) Delitti contro l'umanità: assassini, stermini, asservimenti, deportazioni
perpetrati a danno di una qualsiasi
popolazione civile, persecuzioni commesse per motivi politici, razziali o
religiosi perpetrate nel compiere un
delitto per cui è competente la corte di giustizia.
Inoltre viene definita la sfera delle responsabilità. I capi, le
organizzazioni, i promotori e i soci che hanno preso parte
all'elaborazione
Post by Loris Dalla Rosae all'esecuzione di un piano comune o a un'intesa per commettere uno dei
delitti sunnominati, sono responsabili per tutte quelle azioni, che sono
state commesse da una persona qualsiasi in esecuzione di un tale piano.
L'accusa è diretta dunque non solamente contro persone singole, ma anche
contro organizzazioni che, come tali, dovrebbero essere giudicate
delittuose: il gabinetto del Reich - il corpo dei dirigenti politici della
NSDAP -delle SS - delle SD - della Gestapo - delle SA - lo stato maggiore
dell'esercito - il comando supremo delle forze armate tedesco.>> (K.Jaspers,
"La questione della colpa")
Ti sembra che la forza *impositiva* di un insieme di principi
internazionali, dal quale insieme viene escluso come principio primo il puro
esercizio della *forza*, determini una contraddizione piu' nei giudici di
Norimberga che nell'argomentazione di Goering?
Esatto, la forza *impositiva*. L'*imposizione* di un determinato contenuto
(ad esempio rappresentato dalle regole giuridiche sotto le quali, sul piano
sincronico, finiranno sussunte determinate classi di azioni). Questa
distinzione tra atto dell'imposizione e contenuto è inoltrepassabile, visto
che il tentativo di fondare l'atto dell'imposizione di x su un contenuto x'
precedentemente posto (annullando così la violenza di quel "im-") genera un
regresso all'infinito (scavalcabile solo da un contenuto capace di
autoporsi, come è il pdnc secondo Severino interprete di Aristotele...).
*Nessun* contenuto (che non sia in grado di autoporsi), dunque, è in grado
di cancellare la traccia della forza che lo ha imposto. Ma, al contempo, ci
sono contenuti in grado di parlare della forza impositiva stessa dell'atto
che li ha imposti. La differenza tra i contenuti non viene vanificata dal
carattere im-positivo della loro posizione. Se è vero che i contenuti im-
posti dalla forza che volle, poi operandovi, il Tribunale di Norimberga
attengono ai principi di un ordinamento internazionale, ci si potrebbe
domandare come mai gli unici crimini effettivamente giudicati e puniti
furono quelli dei nazisti.
Domanda ingenua? Beh, se lo è, *non* potremmo - pena ricadere nel "vae
victis!" - semplicemente richiamarci alla opposizione tra vincitori e vinti.
Un'altra domanda: perché della negazione *giuridica* (avente cioè valore di
*norma giuridica*, il che significa coercitività etc.) della libertà di
negare pubblicamente crimini contro l'umanità esistente nei principali
ordinamenti giudici europei, è beneficiaria solo la verità storica dei
crimini nazisti? Perché la cultura europea, capace (essendo contenta di
esserlo) di ridurre alcuni millenni di tradizione giuridico-morale ad un
"caso particolare" attraverso il conio di espressioni quali "genitore A" e
"genitore B", non ha ancora fatto la stessa cosa per il nazismo? Perché il
nazismo, nella vigente rappresentazione giuridico-culturale, non è ancora
divenuto *uno* dei valori di una variabile (per esempio: "crimine contro
l'umanità" o quel che ci pare)? Forse perché c'è la volontà di poter
continuare a *guardare concretamente in faccia* i negatori dell'ordinamento
politico-culturale europeo, ovvero coloro sulla negazione del cui mondo
pratico-ideale è sorto il nostro ordinamento politico-culturale?
E allora a mio avviso, seguendo la logica di queste domande (che *non* mi
paiono affatto aggirabili), perveniamo abbastanza rapidamente al
riconoscimento del nazismo, *e* del giudizio di cui esso fu ed è oggetto,
come evento del tutto "singolare" nella storia europea. Non penso andremmo
lontano se questa "singolarità" noi la rappresentassimo attraverso la
metafora del "chiodo" che sorregge il "quadro". Un "quadro" che porta
dipinto, dentro di sé, il "chiodo" che lo sorregge.
Post by Loris Dalla RosaQuel paragrafo della "Verbotsgesetz" fa parte degli strumenti giuridici di
legittima difesa con cui le istituzioni democratiche si garantiscono contro
coloro che le avversano. In Italia, per esempio, nello stesso senso va la
legge Scelba del 1952 ( http://it.wikipedia.org/wiki/Apologia_del_fascismo )
Tale legge va vista, cioe', nell'ottica finalistica della conservazione
delle istituzioni democratiche: ottica che comporta una *responsabilita'*
dello Stato rispetto alla sua conservazione e la cui assenza
determinerebbe
Post by Loris Dalla Rosauna *colpa politica* (ricorda niente il putsch di Monaco e la debolezza
della Repubblica di Weimar?). Sta ai tribunali il *giudizio* se un singolo
fatto, compreso il pubblicare saggi negazionistici, puo' essere assunto o
http://www.ibs.it/code/9788879531603/mein-kampf-adolf.html
Puo' questa pubblicazione configurare il reato di cui alla legge Scelba e
mettere sotto processo l'editore di Kaos?
E' un errore considerare il paragrafo che citi o la legge Scelba tout-
court
Post by Loris Dalla Rosauna legge contro la liberta' di espressione, perche' quest'ultima, come ben
sappiamo, e' condizionata; non solo in tutti i sensi che conosciamo dal
Codice Penale, ma anche in quello di cui dicevo sopra: quello della
responsabilita' *politica* dello Stato nei confronti delle sue
istituzioni.
Post by Loris Dalla RosaSi puo' certo e comunque discutere se il negazionismo *vìoli* la liberta' di
espressione, ma questa discussione sarebbe in certo senso una
meta-discussione, perche' il suo argomento includerebbe non solo la
questione della liberta' del negazionista, ma, di contro, anche la questione
di cui ho detto, cioe' della responsabilita' politica verso le libere
istituzioni democratiche e i pericoli che le minacciano. Metti le due
istanze sui due piatti di una bilancia: a chi il giudizio se pende da una
parte o dall'altra? Una "meta-discussione" in cui si impegno' anche Chomsky,
che si schiero' dalla parte della liberta' di espressione dei
negazionisti;
Post by Loris Dalla Rosasuscitando un nugolo di critiche, ma nessuno si sogno' mai di sottoporlo a
processo per negazionismo. Cosi' si puo' anche discordare radicalmente
dall'opinione di Chomsky, senza con cio' essere accusati di conculcare la
liberta' di espressione.
Nego che dispositivi giuridici quali il "paragrafo 3h" da me citato
costituiscano una contraddizione per lo Stato democratico - così come (per
ragioni un po' diverse) nego che uno Stato democratico che in condizioni
particolarissime adotti la tortura per estorcere una informazione al fine di
sventare un attentato terroristico di cui sospetta la preparazione,
costituisca una "contraddizione" (se non quella consistente in un
prolungamento di una contraddizione più originaria, provocata dai
significati assunti, nel corso della storia politica, dal predicato
"democratico" nel suo congiungersi al nome della sovranità statuale).
La mia tesi, dunque, è che se anche dispositivi giuridici quali il paragrafo
3h sono palesi negazioni della libertà di espressione, il loro
incorporamento nell'ordinamento giuridico degli Stati democratici europei
*non* costituisce alcuna autocontraddizione. Se v'è autocontraddizione, essa
rimane, secondo me, quella di cui dicevo ("Stato-democratico", dato il
significato che la cultura politica ha progressivamente attribuito alla
parola "democratico", senza poter e saper modificare il significato di
"Stato"). D'altra parte una contraddizione analitica, provocata
dall'incorporamento di dispositivi quali quello del paragrafo 3h negli
ordinamenti giuridici europei, è facilmente escludibile, utilizzando un
ragionamento analogo a quello con cui mostravo, tempo fa, che la
costituzione italiana, nel suo affermare che la legge è uguale per tutti e
poi(=65 articoli dopo) nel suo prevedere le "immunità parlamentari", non si
autocontraddice affatto.
Circa, ancora, la reazione degli ordinamenti giuridici verso il
"negazionismo", se anche tale reazione consiste nella negazione della
libertà di espressione, rimane vero che lo spazio pubblico dominato dagli
ordinamenti giuridici europei è in grado di ospitare la discussione circa la
legittimità di tale reazione. Questo non lo dimentico mai.
Post by Loris Dalla RosaNon pensi che la tua conclusione sia un sofisma? La liberta' di ri-
scrivere
Post by Loris Dalla Rosala storia implica, come dici, la *possibilita'*, non la *necessita'*, di
negare l'esistenza di una condotta criminale. Dunque il paragrafo 3h e' solo
*possibile* che proibisca la liberta' di ri-scrivere la storia.
Questo il punto più immediatamente, e nevralgicamente (visto che secondo
alcuni sul terreno della logica modale è caduto addirittura Ipse, no?:-)),
logico della questione, cui, conoscendo la tua lucidità su certe cose, ero
certo, mentre componevo la mia risposta, saremmo infallibilmente giunti:-).
La tua tesi è che siccome *non necessariamente* la riscrittura della storia
implica la negazione del fatto x (ovvero dell'esser-fatto di x), allora
l'ordinamento giuridico, nel proibire la negazione di, *non necessariamente*
proibisce la libertà di riscrivere la storia. Insomma, la tua tesi vuole
mostrare che la proibizione giuridica si propaga su uno solo dei "rami"
della possibilità.
In simboli (utilizzo per semplicità un solo operatore, 'Neg', per riferirmi
alla "negazione del fatto x" e alla "proibizione giuridica [tanto della
negazione del fatto x quanto della libertà di riscrivere la storia]; 'L'
indicherà la "libertà di riscrivere la storia" e l'operatore 'Poss' la
possibilità):
se L implica Poss(Neg(x)), allora Neg(Poss(Neg(x))) implica *Poss(Neg(L))* e
*non* implica (come invece avevo detto io) Neg(L).
Benissimo. Ma la possibilità è o no un oggetto logico "duale", consistente
nella *congiunzione* di sotto-possibilità? Dire che una cosa è possibile
significa o no dire che è possibile quella cosa *ed* è possibile la
negazione di quella cosa? Se è così, allora se con la "possibilità"
implicata da L intendiamo la congiunzione tra due sotto-possibilità, l'una
positiva e l'altra negativa, sì che Neg(Poss(Neg(x))) verrà ad essere la
negazione di uno dei dunque congiunti - negazione, quest'ultima, che come è
ben noto rende falsa la congiunzione. La conseguenza è che tale negazione
implicherà la negazione di quella congiunzione di sotto-possibilità nella
quale L consiste.
Dici che il sofisma si è solo spostato? Quello che sto sostenendo è che la
proibizione giuridica(=previsione di sanzioni penali) contenuta nel
paragrafo 3h impedisce, per il ricercatore, la condizione di iniziale
equipollenza tra i due rami di un problema(=x è un fatto storico / x non è
un fatto storico) e che tale condizione di iniziale equipollenza è la
libertà di ricerca rispetto a quell'oggetto. Ma di più. Si potrebbe anche
sostenere, procedendo a ritroso nella catena della libertà della ricerca,
che poiché la libertà di ricerca implica la libertà di scegliere l'oggetto
della ricerca, il paragrafo 3h implica la negazione della libertà di ricerca
simpliciter.
Ovviamente tutta questa argomentazione si regge sulla introduzione di una
congiunzione quale conseguente del condizionale che ha L, la libertà di
ricerca, come suo antecedente.
Post by Loris Dalla RosaMa se un giudice, che deve accertare *i fatti* e in base a questi giudicare
secondo legge, emette un giudizio di colpevolezza circa un crimine efferato,
con cio' si e' fatto anche criminologo?
Su questo problema, riguardante la condizione privilegiata della verità
storica dei crimini compiuti dal nazismo, credo di aver illustrato sopra il
mio punto di vista.
Cari saluti,
Marco
P.S.
Nei prossimi giorni il carico, nella mia quotidianità, della non-filosofia-
praticata (questa su icfm) si incrementerà notevolmente, per cui la mia
replica ad una eventuale tua risposta potrebbe ritardare. L'argomento è
molto interessante e delicato, anche perché il parlamento italiano si sta
accingendo a discutere un ddl contenente l'introduzione del reato di
negazionismo nel nostro ordinamento giuridico.